In nessun caso si applicano all'interno della Comunita' dazi doganali superiori a quelli applicati nei confronti dei paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione piu' favorita. In caso di modifica o di sospensione dei dazi della tariffa doganale comune o di applicazione dell'articolo 40 da parte del Regno di Spagna, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' prendere le misure necessarie per mantenere la preferenza comunitaria. In caso di modifica o di sospensione dei dazi della tariffa unificata CECA o di applicazione dell'articolo 40 da parte del Regno di Spagna la Commissione puo' prendere le misure necessarie per mantenere la preferenza comunitaria.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art32 · fonte su Normattiva