[1]Art. V

[2]Consultazioni

[3]I due Governi, a richiesta dell'uno o dell'altro di essi, si consulteranno su ogni questione concernente l'applicazione del presente Accordo o la pratica attuazione delle intese raggiunte in base ad esso.

Testo vigente dal 1 aprile 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-02-19;236~accordo-artv · fonte su Normattiva