- 1)Al fine di assicurare una stretta collaborazione in tutte le questioni attinenti all'osservanza del presente Accordo, le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno a richiesta di una delle due Autorita'.
- 2)Se una delle Parti contraenti ritiene opportuno modificare i termini del presente Accordo, essa puo' richiedere una consultazione da tenersi tra le autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti onde procedere all'esame della modifica proposta. La consultazione avra' inizio entro un periodo di sessanta giorni dalla data della richiesta. Qualora le suddette autorita' concordino sulle modifiche da apportare all'Accordo, tali modifiche entreranno in vigore non appena saranno state confermate da uno scambio di note attraverso le vie diplomatiche. Si fa eccezione per le modifiche all'Annesso, le quali entreranno in vigore non appena confermate mediante uno scambio di lettere tra le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti.
- 3)Se una convenzione multilaterale di carattere generale concernente il trasporto aereo entra in vigore per entrambe le Parti contraenti, il presente Accordo sara' modificato in modo da uniformarlo alle disposizioni della predetta convenzione.
Testo vigente dal 12 aprile 1963
