(1) In uno spirito di stretta collaborazione le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno periodicamente allo scopo di assicurare che i principi definiti nel presente Accordo e nel suo allegato siano applicati e che gli obiettivi ivi indicati siano realizzati in modo soddisfacente. (2) Qualora una delle due Parti contraenti ritenga opportuno modificare i termini del presente Accordo essa potra' presentare in qualsiasi momento una proposta scritta all'altra Parte contraente. Le consultazioni tra le due Parti contraenti in relazione alle proposte modifiche potranno essere sia verbali che scritte e, ove non sia diversamente concordato, dovranno iniziare entro sessanta giorni dalla data di presentazione di una richiesta in tal senso. (3) Qualora una delle due Parti contraenti desideri modificare l'allegato al presente Accordo, tale modifica dovra' essere concordata mediante consultazioni tra le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti. (4) Ogni modifica al presente Accordo o al suo allegato in conformita' a quanto disposto dai paragrafi (2) e (3) del presente articolo entrera' in vigore dopo la conferma avvenuta tramite uno scambio di Note diplomatiche.

Testo vigente dal 14 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;746~art12 · fonte su Normattiva