[1]ARTICOLO II
[2]1. Il presente Protocollo avra' effetto nei confronti di tutti i Governi contraenti 120 giorni dopo la data della notifica da parte del Governo degli Stati Uniti d'America, Governo depositario, della ricezione della notifica scritta dell'approvazione dei ¾ di tutti i Governi contraenti a meno che qualsiasi altro Governo contraente notifichi al Governo depositario di avanzare delle obiezioni al Protocollo, entro 90 giorni dalla data della notifica della suddetta ricezione da parte del Governo depositario, nel quale caso il Protocollo non entrera' in vigore per nessuno dei Governi contraenti. 2. Ogni Governo contraente che abbia avanzato obiezioni al presente Protocollo puo' in qualsiasi momento ritirare tale obiezione. Se tutte le obiezioni vengono ritirate, il presente Protocollo entrera' in vigore per tutti i Paesi contraenti 120 giorni dopo la data di notifica della ricezione dell'ultimo ritiro da parte del Governo depositario. 3. Ogni Governo che diventi parte della Convenzione dopo il 16 giugno 1973 sara' considerato aver approvato il presente Protocollo.
Testo vigente dal 24 agosto 1978
