[1]ARTICOLO III

[2]1. Il Governo depositario notifichera' immediatamente ai Governi contraenti la ricezione delle notifiche di approvazione del presente Protocollo, la ricezione delle notifiche di obiezione e l'entrata in vigore del presente Protocollo. 2. L'originale del presente Protocollo sara' depositato presso il Governo depositario, il quale ne trasmettera' copia certificata conforme a tutti i Governi firmatari o aderenti alla Convenzione.

[3]FATTO a Washington l'8 aprile 1975, in lingua inglese.

Testo vigente dal 24 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;476~artiii · fonte su Normattiva