Le informazioni fornite dai Ministeri attraverso gli organi competenti devono comprendere tutti i dati necessari relativi agli aeroporti di destinazione e alternati da essere usati per l'esercizio delle linee aeree concordate e alle rotte percorribili dagli aeromobili entro i rispettivi territori, alle assistenze radio e a tutti gli altri mezzi necessari per il controllo del traffico aereo.
Testo vigente dal 14 settembre 1967
