I Ministeri si impegnano a trasmettersi reciprocamente, attraverso gli organi nazionali competenti, le pubblicazioni di informazioni aeronautiche (AIP) relative alle informazioni di carattere continuativo. La trasmissione delle pubblicazioni di informazioni aeronautiche e dei NOTAM dovra' iniziare al piu' presto possibile e in ogni caso prima dell'inizio dell'esercizio dei voli sulle linee aeree concordate.
Testo vigente dal 14 settembre 1967
