I Ministeri s'impegnano a fornire a titolo continuativo, attraverso gli organi nazionali competenti, tutte le informazioni relative a quanto previsto nei precedenti articoli 6 e 7 del presente Protocollo e la trasmissione tempestiva di avvisi agli aeronaviganti contenenti variazioni alle suddette informazioni, agli enti incaricati dei servizi di assistenza al volo e alle compagnie esercenti. Gli avvisi saranno compilati sotto forma di NOTAM di prima classe e trasmessi attraverso i mezzi internazionali di comunicazione oppure con NOTAM di seconda classe (per iscritto) allorquando e' prevedibile che il destinatario possa riceverli in tempo utile. I NOTAM saranno compilati in lingua inglese.

Testo vigente dal 14 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-09;796~art8 · fonte del testo