Le Compagnie aeree ALITALIA e AEROFLOT potranno istituire, la prima nella capitale dell'URSS e la seconda nella capitale della Repubblica italiana, una propria rappresentanza per l'esercizio delle linee aeree concordate. Il personale di ciascuna rappresentanza potra' essere composto da due elementi al massimo. Per l'apertura e l'esercizio della propria rappresentanza, le Compagnie aeree ALITALIA e AEROFLOT si atterranno alle norme vigenti in materia nel Paese ospitante, con l'osservanza del principio della reciprocita'.
Testo vigente dal 14 settembre 1967
