Le Compagnie aeree ALITALIA e AEROFLOT potranno istituire, la prima nella capitale dell'URSS e la seconda nella capitale della Repubblica italiana, una propria rappresentanza per l'esercizio delle linee aeree concordate. Il personale di ciascuna rappresentanza potra' essere composto da due elementi al massimo. Per l'apertura e l'esercizio della propria rappresentanza, le Compagnie aeree ALITALIA e AEROFLOT si atterranno alle norme vigenti in materia nel Paese ospitante, con l'osservanza del principio della reciprocita'.

Testo vigente dal 14 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-09;796~art18 · fonte del testo