Gli aeromobili dell'ALITALIA e dell'AEROFLOT impiegati nell'esercizio delle linee aeree concordate sono ammessi nel territorio rispettivamente dell'URSS e dell'Italia in esenzione dai dazi doganali, dalle spese di ispezione e da ogni altro gravame fiscale.

Testo vigente dal 14 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-09;796~art20 · fonte del testo