[1]Art. VI

[2]1. - Una Commissione mista, formata da rappresentanti designati dai due Governi italiano e svizzero, avra' competenza per regolare amichevolmente i casi controversi risultanti dall'applicazione o dall'interpretazione del presente regolamento. 2. - Detta Commissione mista si riunira', alternativamente, in Italia e in Svizzera ogniqualvolta uno dei due Governi lo richieda. Essa sara' presieduta da uno dei suoi membri appartenenti allo Stato sul territorio del quale la riunione avra' luogo.

Testo vigente dal 27 febbraio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;61~artvi · fonte del testo