Articolo V

  • 1)L'imposta straordinaria sul patrimonio dovuta in virtu' della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, e degli articoli III e IV del presente regolamento, potra' essere pagata dai contribuenti indicati all'articolo I nel periodo di due anni e, cioe', in dodici rate bimestrali Detto periodo avra' inizio alla data in cui, essendo divenuta definitiva, in tutto o in parte, la tassazione, l'imposta dovuta e' iscritta a ruolo.
  • 2)I provvedimenti di sospensione gia' emanati o che saranno emanati dalle competenti autorita' tributarie italiane a beneficio dei contribuenti argentini, resteranno in vigore fino alla messa in esecuzione del presente regolamento.

Testo vigente dal 11 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1766~artv · fonte del testo