[1]Articolo V

[2]1. L'imposta straordinaria sul patrimonio dovuta in virtu' della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, e degli articoli III e IV delle presenti norme, potra' essere pagata dai contribuenti indicati nell'articolo I nel periodo di due anni, e, cioe', in dodici rate bimestrali. Detto periodo avra' inizio alla data in cui, essendo divenuta definitiva, in tutto od in parte; la tassazione, l'imposta dovuta e' iscritta a ruolo. 2. I provvedimenti di sospensione gia' emanati o che saranno emanati dalle competenti autorita' tributarie italiane a beneficio dei contribuenti spagnoli, resteranno in vigore fino alla messa in esecuzione delle presenti norme.

Testo vigente dal 30 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-06-03;451~artv · fonte del testo