Art. 12 (Convenzione)
[1]Commissione consultiva mista
[2]1. Una Commissione consultiva mista sara' incaricata di provvedere alla corretta applicazione della presente Convenzione. Essa potra' a tale scopo esaminare ogni questione relativa all'applicazione della presente Convenzione e potra' presentare, all'occorrenza, proposta ai Governi dei due Stati. 2. La Commissione si riunira', a domanda dell'uno o dell'altro Governo, sia in Italia sia in Svizzera. Essa sara' composta, in numero pari, di rappresentanti delle amministrazioni interessate dei due Stati. Ciascuna delegazione potra' farsi assistere da esperti. 3. La Commissione stabilira' direttamente la propria organizzazione e il metodo di lavoro. Essa potra' corrispondere direttamente con le amministrazioni italiane o svizzere interessate.
Testo vigente dal 28 marzo 1950
