[1]1. La presente convenzione sara' ratificata. Lo scambio degli strumenti di ratifica avra' luogo a Roma al piu' presto possibile. 2. La presente convenzione entrera' in vigore, al trentesimo giorno dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e rimarra' in vigore fino allo spirare del termine di sei mesi dalla data in cui verra' denunciata da una delle Parti contraenti.

[2]IN FEDE DI CHE i plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

[3]FATTA a Bucarest l'11 novembre 1972, in doppio originale, ciascuno in lingua italiana e romena, i due testi facendo ugualmente fede. Per la Repubblica italiana GIUSEPPE MEDICI

[4]Per la Repubblica socialista di Romania George MACOVESCU

[5]Visto, il Ministro per gli affari esteri RUMOR

Testo vigente dal 29 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127~art56 · fonte su Normattiva