1. - Fatte salve le disposizioni dell'art. 101 e le eccezioni sotto specificate, il presente Regolamento sostituisce, nei rapporti tra gli Stati ai quali si applica e nei rapporti tra detti Stati e l'Organizzazione, le disposizioni delle Convenzioni sanitarie internazionali, dei Regolamenti sanitari internazionali e degli accordi della stessa natura di seguito indicati:

  • a)Convenzione sanitaria internazionale, firmata a Parigi il 3 dicembre 1903;
  • b)Convenzione sanitaria panamericana, firmata a Washington il 14 ottobre 1905;
  • c)Convenzione sanitaria internazionale, firmata a Parigi il 17 gennaio 1912;
  • d)Convenzione sanitaria internazionale, firmata a Parigi il 21 giugno 1926;
  • e)Convenzione sanitaria internazionale per la navigazione aerea, firmata all'Aja il 12 aprile 1933;
  • f)Accordo internazionale relativo alla soppressione dei certificati di sanita', firmato a Parigi il 22 dicembre 1934;
  • g)Accordo internazionale relativo alla soppressione dei visti consolari sui certificati di sanita', firmato a Parigi il 22 dicembre 1934;
  • h)Convenzione relativa alla modifica della Convenzione sanitaria internazionale del 21 giugno 1926, firmata a Parigi il 31 ottobre 1938;
  • i)Convenzione sanitaria internazionale del 1944 che modifica la Convenzione del 21 giugno 1926, aperta alla firma il 15 dicembre 1944 a Washington;
  • j)Convenzione sanitaria internazionale per la navigazione aerea del 1944 a modifica della Convenzione del 12 aprile 1933, aperta alla firma il 15 dicembre 1944 a Washington;
  • k)Protocollo del 23 aprile 1946 di proroga della Convenzione sanitaria internazionale del 1944, firmato a Washington;
  • l)Protocollo del 23 aprile 1946 di proroga della Convenzione sanitaria internazionale per la navigazione aerea del 1944, firmato a Washington;
  • m)Regolamento sanitario internazionale del 1951 e Regolamenti aggiuntivi del 1955, 1956, 1960, 1963 e 1965. 2. - Il Codice sanitario panamericano, firmato all'Avana il 14 novembre 1924, resta in vigore ad eccezione degli art. 2, 9, 10, 11, da 16 a 53, 61 e 62, per i quali si applicano le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art99 · fonte su Normattiva