[1]Regolamento aggiuntivo del 23 maggio 1973 a modifica del Regolamento sanitario Internazionale (1969) in particolare degli articoli 11, 21, da 63 a 71 e 92.

[2]La ventiseiesima Assemblea mondiale della sanita', CONSIDERANDO che occorre modificare alcune disposizioni del Regolamento sanitario internazionale (1969); e VISTI gli articoli 2 k), 21 a) e 22 della Costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanita', ADOTTA, il 23 maggio 1973, il seguente Regolamento aggiuntivo:

[3]ART. I

[4]TITOLO I. - DEFINIZIONI

[5]Art. 1 Sostituire la definizione dell'"aeroporto" con la seguente: "Aeroporto indica ogni aeroporto che lo Stato membro nel cui territorio e' situato ha designato come aeroporto di arrivo e di partenza destinato al traffico aereo internazionale e in cui si adempiono le formalita' di dogana, di controllo delle persone, di sanita' pubblica, di controllo veterinario e fitosanitario e altre formalita' analoghe".

[6]TITOLO III. - ORGANIZZAZIONE SANITARIA

[8]Paragrafo 1: Sopprimere le lettere b) e c).

[9]TITOLO V. - DISPOSIZIONI RELATIVE A CIASCUNA DELLE MALATTIE SOGGETTE AL REGOLAMENTO

[10]Capitolo II - Colera

[11]Art. 63 Da sopprimere

[13]Attribuirgli il numero 63 e modificarlo come segue: "1. - Se, all'arrivo di una nave, aeromobile, treno, veicolo stradale o altro mezzo di trasporto, viene constatato un caso di colera o se a bordo di esso si e' verificato un caso di colera, l'Autorita' sanitaria:

  • a)puo' sottoporre i passeggeri, o i membri dell'equipaggio ritenuti sospetti, ad una sorveglianza o ad un isolamento per un periodo che non deve superare i cinque giorni a partire dalla data dello sbarco;
  • b)e' responsabile del controllo del prelevamento e della eliminazione, in condizioni igieniche, delle riserve di acqua, degli alimenti (ad esclusione del carico), degli escrementi umani, delle acque di scarico comprese le acque di stiva, delle sostanze residue e di ogni altra sostanza considerata contaminata, nonche' della disinfezione dei serbatoi d'acqua e del materiale usato per la manipolazione degli alimenti. 2. - Una volta applicate le misure previste alla lettera b), la nave, l'aeromobile, il treno, il veicolo stradale od altro mezzo di trasporto sono ammessi alla libera pratica".

[14]Art. 65-69

[15]Da sopprimere

[17]Attribuirgli il numero 64 e modificarlo come segue: "Le derrate alimentari facenti parte del carico che si trovino a bordo di una nave, aeromobile, treno, veicolo stradale o altro mezzo di trasporto sul quale si sia verificato un caso di colera durante il viaggio possono essere sottoposti ad esame batteriologico solo dalle Autorita' sanitarie del Paese di destinazione finale".

[19]Da mantenere senza modifiche, ma attribuendogli il numero 65.

[20]TITOLO VI. - DOCUMENTI SANITARI

[22]Al paragrafo 1, sostituire "Appendici 1, 2, 3 e 4" con "Appendici 1, 2 e 3", l'Appendice 2 essendo stata soppressa e le seguenti rinumerate. Modificare come segue il paragrafo 3: "3.- I certificati internazionali di vaccinazione debbono essere firmati di proprio pugno da un medico o da altra persona abilitata dall'Amministrazione sanitaria nazionale; un timbro ufficiale non puo' essere considerato sostitutivo della firma". Nel paragrafo 5, sostituire "Appendici 2, 3 e 4" con "Appendici 2 e 3". Appendice 2. Da sopprimere, in quanto le Appendici successive sono state rinumerate.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~regolamento-aggiuntivo-arti · fonte su Normattiva