1. - Ogni porto, cosi' come ogni ambito aeroportuale, sara' mantenuto privo di Aedes aegypti sia allo stadio larvale che alato, di zanzare vettrici di malaria o di altre malattie che rivestano un'importanza epidemiologica per il traffico internazionale. A tal fine saranno periodicamente disinsettate le zone limitrofe sino ad una distanza di almeno 400 metri dal limite perimetrale. 2. - Nella zona di transito diretto di un aeroporto situato sia in un'area infestata dai vettori di cui al n. 1 del presente articolo, sia nelle immediate vicinanze di tale area, i locali destinati a ricevere persone o animali dovranno essere protetti dalle zanzare. 3. - Ai fini del presente articolo, il perimetro di un aeroporto indica la linea che circoscrive la zona in cui si trovano gli edifici dell'aeroporto e il terreno o lo specchio d'acqua che serve o e' destinato a servire allo stazionamento degli aeromobili. 4. - Le Amministrazioni sanitarie sono tenute a fornire una volta all'anno all'Organizzazione informazioni indicanti quali misure sono state adottate nei loro porti ed aeroporti per mantenerli privi di vettori che rivestono un'importanza epidemiologica per il traffico internazionale.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art20 · fonte su Normattiva