1. - Le Amministrazioni sanitarie inviano all'Organizzazione:
- a)un elenco dei porti nel loro territorio che sono stati designati in conformita' all'art. 17 per il rilascio:
- i)o del solo certificato di esenzione dalla derattizzazione;
- ii)o dei certificati di derattizzazione e dei certificati di esenzione dalla derattizzazione;
- b)un elenco del numero complessivo degli aeroporti e di quelli sanitari del loro territorio;
- c)un elenco degli aeroporti del loro territorio provvisti di zona di transito diretto. 2. - Le Amministrazioni sanitarie comunicano all'Organizzazione ogni ulteriore modifica degli elenchi di cui al n. 1 del presente articolo. 3. - L'Organizzazione comunica tempestivamente a tutte le Amministrazioni sanitarie le notizie ricevute relative alle disposizioni del presente articolo.
Testo vigente dal 30 marzo 1982
