1. - Le Amministrazioni sanitarie inviano all'Organizzazione:

  • a)un elenco dei porti nel loro territorio che sono stati designati in conformita' all'art. 17 per il rilascio:
  • i)o del solo certificato di esenzione dalla derattizzazione;
  • ii)o dei certificati di derattizzazione e dei certificati di esenzione dalla derattizzazione;
  • b)un elenco del numero complessivo degli aeroporti e di quelli sanitari del loro territorio;
  • c)un elenco degli aeroporti del loro territorio provvisti di zona di transito diretto. 2. - Le Amministrazioni sanitarie comunicano all'Organizzazione ogni ulteriore modifica degli elenchi di cui al n. 1 del presente articolo. 3. - L'Organizzazione comunica tempestivamente a tutte le Amministrazioni sanitarie le notizie ricevute relative alle disposizioni del presente articolo.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art21 · fonte su Normattiva