1. - All'arrivo di una nave o aeromobile infetto o sospetto le Autorita' sanitarie potranno:

  • a)in una zona in cui il vettore della febbre gialla e' presente, applicare nei confronti di ogni passeggero o membro dell'equipaggio che lasci il mezzo di trasporto e che sia sprovvisto di un certificato valido di vaccinazione contro la febbre gialla, le misure previste dall'art. 75;
  • b)procedere all'ispezione della nave o dell'aeromobile e alla distruzione totale dell'Aedes aegypti o di altri vettori della febbre gialla. In una zona in cui il vettore della febbre gialla e' presente, si potra' inoltre imporre che la nave rimanga alla distanza di almeno quattrocento metri da terra fino all'esecuzione di tali misure. 2. - La nave o aeromobile cessera' di essere considerato infetto o sospetto allorche' le misure prescritte dall'Autorita' sanitaria, in conformita' a quanto disposto all'art. 39 e dal paragrafo 1 del presente articolo, siano state debitamente eseguite. La nave o aeromobile e' ammesso da quel momento alla libera pratica.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art78 · fonte su Normattiva