1. - Il possesso di un certificato valido di vaccinazione contro la febbre gialla e' obbligatorio per tutti i lavoratori di porti e aeroporti situati in una zona infetta nonche' per i membri dell'equipaggio di navi o di aeromobili che fanno scalo in tali porti o aeroporti. 2. - Gli aeromobili che lasciano un aeroporto situato in una zona infetta saranno disinsettati in conformita' a quanto disposto dall'art. 26, secondo i metodi raccomandati dall'Organizzazione; le modalita' utilizzate per la disinsettazione saranno trascritte nella Dichiarazione generale d'aeromobile, Parte sanitaria, a meno che le Autorita' sanitarie dell'aeroporto di arrivo non facciano richiesta di tale parte della Dichiarazione generale di aeromobile. Gli Stati interessati accetteranno la disinsettazione praticata durante il volo con dispositivi approvati di disinsettazione a vapore. 3. - Le navi che lasciano un porto situato in una zona in cui e' riscontrata la presenza dell'Aedes aegypti e dirette verso una zona in cui l'Aedes aegypti e' stato eliminato dovranno essere mantenute indenni dall'Aedes aegypti sia allo stato larvale che adulto. 4. - Gli aeromobili che lasciano un aeroporto in cui e' presente l'Aedes aegypti e diretti in una zona in cui l'Aedes aegypti e' stato eliminato dovranno essere disinsettati conformemente all'art. 26, secondo i metodi raccomandati dall'Organizzazione.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art74 · fonte su Normattiva