Il maggior numero possibile di porti e di aeroporti di ogni territorio deve disporre di un servizio sanitario comprendente il personale, le attrezzature e i locali necessari ed in particolare presidi atti all'isolamento e alle prime cure per le persone infette, per procedere a disinfezioni, disinsettazioni e derattizzazioni, ad esami batteriologici, alla cattura e all'esame dei roditori per l'accertamento, per prelievo di campioni d'acqua e di derrate alimentari ed al loro invio ad un laboratorio per le analisi nonche' per l'adozione di ogni altra misura appropriata tra quelle previste dal presente Regolamento.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art15 · fonte su Normattiva