Gli Stati dovranno, ove possibile, accordare la libera pratica via radio ad una nave o ad un aeromobile qualora, sulla base delle informazioni che vengono fornite prima del suo arrivo, l'Autorita' sanitaria del porto o dell'aeroporto di destinazione ritenga che essa non costituisca pericolo di introduzione o di diffusione delle malattie sottoposte al Regolamento.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art36 · fonte del testo