L'applicazione delle misure previste dal Titolo V conseguenti alle circostanze che una nave, un aeromobile, un treno, un veicolo stradale o altro mezzo di trasporto, una persona, un container o degli oggetti siano provenienti da una zona infetta, cosi' come sia stato denunciato dall'Amministrazione sanitaria interessata, sara' limitata alle provenienze effettive da tale zona. Tale limitazione e' subordinata alla condizione che l'Autorita' sanitaria della zona infetta adotti tutte le misure necessarie per impedire la diffusione della malattia ed applichi le misure previste al paragrafo 1 dell'art. 31.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art38 · fonte su Normattiva