1. - Salvo nei casi previsti dal successivo numero 2, ogni nave od aeromobile che, all'arrivo, rifiuti di assoggettarsi alle misure prescritte dall'Autorita' sanitaria del porto o dell'aeroporto in applicazione al presente Regolamento e' libero di proseguire immediatamente il proprio viaggio; esso non puo', in tal caso, nel corso di detto viaggio, fare scalo in nessun altro porto od aeroporto dello stesso territorio. A condizioni che resti in quarantena, tale nave od aeromobile viene tuttavia autorizzato a prendere a bordo combustibile o carburanti, acqua potabile, viveri e provviste. Se, dopo visita medica, tale nave viene riconosciuta indenne, essa conserva il beneficio di cui all'art. 34. 2. - Una nave o un aeromobile che arrivi in un porto o in un aeroporto situato in una zona dove e' presente il vettore della febbre gialla, non potra' ripartire e sara' sottoposto, dall'Autorita' sanitaria del porto o dell'aeroporto, alle misure prescritte ai sensi del presente Regolamento, nel caso in cui:

  • a)l'aeromobile sia infetto da febbre gialla;
  • b)la nave sia infetta da febbre gialla e sia stata ritrovata a bordo l'Aedes aegypti e la visita medica abbia dimostrato che una persona infetta non e' stata isolata in tempo opportuno.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art45 · fonte su Normattiva