Le misure sanitarie, oltre alla visita medica, adottate in un porto o in un aeroporto non saranno ripetute in nessuno dei porti o degli aeroporti successivamente toccati dalla nave o dall'aeromobile, a meno che:

  • a)dopo la partenza dal porto o dall'aeroporto, ove sono state adottate dette misure, non si sia verificato, in quel porto od aeroporto, o a bordo della nave o dell'aeromobile, un evento di carattere epidemiologico tale da richiedere di nuovo l'applicazione di dette misure;
  • b)l'Autorita' sanitaria di uno dei porti o aeroporti successivamente toccati non abbia la certezza che le misure non siano state adottate in maniera efficace.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art41 · fonte su Normattiva