1. - In aggiunta alle disposizioni del Titolo V, l'Autorita' sanitaria puo' sottoporre a sorveglianza ogni persona sospetta che, nel corso di un viaggio internazionale, arrivi, con qualunque mezzo, da una zona infetta; detta sorveglianza si prolunghera' sino alla fine del periodo di incubazione, come previsto nel Titolo V. 2. - Salvo i casi espressamente previsti dal presente Regolamento, non si adottera' l'isolamento al posto della sorveglianza se non quando l'Autorita' sanitaria ritenga eccezionalmente grave il pericolo di trasmissione dell'infezione da parte della persona sospetta.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art40 · fonte su Normattiva