1. - All'arrivo di una nave o aeromobile infetto, l'Autorita' sanitaria:

  • a)potra' suggerire la vaccinazione a coloro che a parere di tale Autorita' sanitaria non risultino sufficientemente protetti contro il vaiolo;
  • b)potra', per la durata di quattordici giorni al massimo a partire dall'ultima esposizione al contagio, isolare o sottoporre a sorveglianza chiunque intenda sbarcare; l'Autorita' sanitaria prendera' in considerazione, nel fissare la durata del periodo di isolamento o di sorveglianza, le precedenti vaccinazioni di tale persona e la possibilita' che essa sia stata esposta al contagio;
  • c)potra' procedere alla disinfezione;
  • i)dei bagagli delle persone infette;
  • ii)di tutti gli altri bagagli od oggetti, quali gli effetti letterecci o la biancheria usata, e di ogni parte della nave o dell'aeromobile considerati contaminati. 2. - Una nave o aeromobile continuera' ad essere considerato infetto fino al momento in cui le persone infette non sono state sbarcate e le misure prescritte dall'Autorita' sanitaria, in conformita' a quanto esposto al paragrafo 1 del presente articolo, non siano state debitamente applicate. La nave o aeromobile sara' da quel momento ammesso alla libera pratica.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art86 · fonte su Normattiva