1. - Se, per ragioni indipendenti dalla volonta' del suo comandante, un aeromobile atterra in un aeroporto diverso da quello sul quale avrebbe dovuto normalmente atterrare, il comandante dell'aeromobile, o il suo delegato, dovra' mettersi il piu' rapidamente possibile in contatto con la piu' vicina Autorita' sanitaria o con altra Autorita' pubblica. 2. - Non appena l'Autorita' sanitaria sara' avvertita di tale atterraggio potra' adottare le misure appropriate, senza superare, in nessun caso, i limiti previsti dal presente Regolamento. 3. - Salvo quanto previsto dal n. 5 del presente articolo, le persone che si trovino a bordo di un aeromobile non possono allontanarsi dal luogo dell'atterraggio se non per mettersi in contatto con l'Autorita' sanitaria o con altra Autorita' pubblica o per averne ricevuto da esse l'autorizzazione, anche le merci non dovranno essere allontanate. 4. - Quando le misure eventualmente prescritte dall'Autorita' sanitaria siano state eseguite, l'aeromobile verra' autorizzato, dal punto di vista sanitario, a dirigersi verso l'aeroporto nel quale avrebbe dovuto normalmente atterrare o, se motivi tecnici vi si oppongono, un altro aeroporto a sua scelta. 5. - In caso di urgenza, il comandante dell'aeromobile, o il suo delegato, adotta tutte le misure che siano necessarie per la salute e la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art46 · fonte su Normattiva