1. - I carichi e le merci non sono soggetti alle misure sanitarie previste dal presente Regolamento se non nel caso in cui provengano da zone infette e se l'Autorita' sanitaria ha motivo di ritenere che tali carichi e merci possano essere stati contaminati dall'agente causale di una delle malattie sottoposte al presente Regolamento o costituire un veicolo di diffusione di una di tali malattie. 2. - Salvo quanto previsto dall'art. 70, le merci, diverse dagli animali viventi, in transito senza trasbordo non sono sottoposte ad alcuna misura sanitaria e possono essere trattenute nei porti, negli aeroporti o ai posti di frontiera. 3. - Il rilascio di un certificato di disinfezione per le merci che siano oggetto di un commercio tra due Paesi puo' essere regolato da accordi bilaterali tra il Paese esportatore e il Paese importatore.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art47 · fonte su Normattiva