1. - All'atterraggio sul primo aeroporto di un territorio, il comandante di un aeromobile, o il suo rappresentante autorizzato, compila e consegna all'Autorita' di tale aeroporto, a meno che non ne sia esonerato dall'Amministrazione sanitaria, la parte della Dichiarazione generale di aeromobile relativa alle questioni sanitarie, che dovra' essere conforme al modello richiesto all'Appendice 6. 2. - Il comandante di un aeromobile o il suo rappresentante autorizzato risponderanno ad ogni richiesta di informazione fatta dall'Autorita' sanitaria sulle condizioni sanitarie di bordo durante il viaggio. 3. - Un'Amministrazione sanitaria potra' decidere:

  • a)sia di non richiedere agli aeromobili in arrivo la consegna della Dichiarazione generale di aeromobile, Parte sanitaria;
  • b)sia di richiedere tale consegna solo se l'aeromobile proviene da zone espressamente indicate o se occorre comunicare notizie rilevanti dal punto di vista sanitario. In entrambi i casi tale Amministrazione ne informera' gli operatori dell'aeronavigazione.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art91 · fonte su Normattiva