1. - All'arrivo di una nave o aeromobile infetto, le Autorita' sanitarie possono applicare le seguenti misure:

  • a)sorveglianza dei passeggeri o membri dell'equipaggio muniti di un certificato valido di vaccinazione contro il colera e isolamento di chiunque altro lasci la nave per non oltre cinque giorni a decorrere dalla data dello sbarco;
  • b)disinfezione:
  • i)dei bagagli delle persone infette o sospette;
  • ii)di tutti gli altri oggetti, quali effetti letterecci o biancheria usata, e di qualsiasi altra parte della nave o dell'aeromobile ritenuti infetti;
  • c)disinfezione e svuotamento delle riserve di acqua di bordo considerate contaminate e disinfezione dei serbatoi d'acqua. 2. - E' proibito lasciar defluire o svuotare rifiuti biologici umani, acque, comprese quelle di stiva e materiali residui, nonche' qualsiasi sostanza ritenuta contaminata, se non dopo una disinfezione preliminare. Le Autorita' sanitarie saranno responsabili della loro eliminazione in condizioni igieniche soddisfacenti.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art65 · fonte su Normattiva