Se viene constatato un caso di peste umana all'arrivo di un treno o di un veicolo stradale, l'Autorita' sanitaria puo' applicare le misure previste dall'art. 39 e ai numeri 1 e 2 dell'art. 58, restando inteso che le misure di disinsettazione e, se e' necessario di disinfezione, saranno eseguite nelle parti del treno o del veicolo stradale che vengano considerate contaminate.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art61 · fonte su Normattiva