1. - All'arrivo di una nave o aeromobile sospetto, potranno essere applicate ad esso, da parte delle Autorita' sanitarie, le misure previste alle lettere b) e c) del paragrafo 1 nonche' al paragrafo 2 dell'art. 65. 2. - Inoltre, e senza alcun pregiudizio per le misure previste alla lettera b) del paragrafo 3 dell'art. 63, i passeggeri o membri dell'equipaggio che lascino la nave possono essere sottoposti a sorveglianza per cinque giorni al massimo a decorrere dalla data di arrivo.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art66 · fonte su Normattiva