1. - Una nave o aeromobile verra' considerato infetto se, al suo arrivo, esiste un caso di vaiolo a bordo o se tale caso si e' verificato durante il viaggio. 2. - Tutte le altre navi o aeromobili saranno considerate indenni anche se a bordo di essi si trovano persone sospette; tuttavia tali persone al momento dello sbarco potranno essere sottoposte alle misure previste dall'art. 86.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art85 · fonte su Normattiva