Se all'arrivo di un treno, di un veicolo stradale o di altro mezzo di trasporto, venga constatato un caso di vaiolo, la persona infetta verra' sbarcata e verranno applicate le disposizioni previste al paragrafo 1 dell'art. 86, calcolando la durata dell'eventuale periodo di sorveglianza o di isolamento a partire dalla data di arrivo del treno, veicolo stradale o altro mezzo di trasporto e operando la disinfezione ad ogni parte del treno, veicolo stradale o altro mezzo di trasporto considerato contaminato.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art88 · fonte su Normattiva