All'arrivo di un treno, veicolo stradale o altro mezzo di trasporto in una zona in cui e' presente il vettore della febbre gialla, le Autorita' sanitarie potranno applicare le seguenti misure:
- a)isolamento, secondo le disposizioni dell'art. 75, di ogni persona proveniente da una zona infetta sprovvista di un certificato valido di vaccinazione contro la febbre gialla;
- b)disinsettazione del treno, veicolo stradale o altro mezzo di trasporto se esso proviene da una zona infetta.
Testo vigente dal 30 marzo 1982
