All'arrivo di un treno, veicolo stradale o altro mezzo di trasporto in una zona in cui e' presente il vettore della febbre gialla, le Autorita' sanitarie potranno applicare le seguenti misure:

  • a)isolamento, secondo le disposizioni dell'art. 75, di ogni persona proveniente da una zona infetta sprovvista di un certificato valido di vaccinazione contro la febbre gialla;
  • b)disinsettazione del treno, veicolo stradale o altro mezzo di trasporto se esso proviene da una zona infetta.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art81 · fonte su Normattiva