Se all'arrivo di un treno, veicolo stradale o altro mezzo di trasporto, si verifica un caso di colera, le Autorita' sanitarie potranno applicare le seguenti misure:

  • a)sorveglianza dei passeggeri o membri dell'equipaggio muniti di certificato di vaccinazione valido contro il colera e isolamento di qualsiasi altra persona che lasci la nave per cinque giorni al massimo a decorrere dal momento dell'arrivo;
  • b)disinfezione:
  • i)dei bagagli della persona infetta e, se necessario, dei bagagli di ogni persona sospetta;
  • ii)di qualsiasi altro oggetto, come effetti letterecci o biancheria usata, e di ogni altra parte del treno, veicolo stradale o altro mezzo di trasporto considerato contaminato.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art69 · fonte su Normattiva