1. - Prima di giungere nel primo porto di scalo in un territorio, il capitano di una nave che effettui un viaggio internazionale si informera' sullo stato di salute di tutte le persone che si trovano a bordo e, all'arrivo, a meno che non ne sia stato esentato dall'Amministrazione sanitaria, compilera' e consegnera' all'Autorita' sanitaria di tale porto una Dichiarazione marittima di sanita' che viene controfirmata dal medico di bordo, se tale medico e' presente. 2. - Il capitano e, ove esista, il medico di bordo risponderanno ad ogni richiesta di informazione fatta dall'Autorita' sanitaria sulle condizioni sanitarie a bordo durante il viaggio. 3. - La Dichiarazione marittima di sanita' dovra' essere conforme al modello previsto all'Appendice 5. 4. - Una Amministrazione sanitaria potra' stabilire:

  • a)di non richiedere alle navi in arrivo la consegna della Dichiarazione marittima di sanita';
  • b)di richiedere tale consegna solo alle navi in arrivo da certe zone espressamente indicate o nel caso debbano essere comunicate notizie interessanti dal punto di vista sanitario. In entrambi i casi tale Amministrazione ne informera' gli operatori marittimi.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art90 · fonte su Normattiva