1. - I certificati di cui all'Appendice 1, 2, 3 e 4 saranno stampati in lingua francese e inglese, potra' inoltre essere aggiunto il testo di una delle lingue ufficiali del territorio in cui il certificato viene rilasciato. 2. - I certificati di cui al paragrafo 1 del presente articolo verranno redatti in francese o in inglese. E' ammessa l'aggiunta di una seconda lingua. 3. - I certificati internazionali di vaccinazione dovranno riportare la firma autografa di un medico; il suo timbro ufficiale non potra' essere considerato equivalente alla firma. 4.- I certificati internazionali di vaccinazione sono certificati individuali e non potranno essere utilizzati in alcun caso a titolo collettivo. I minori dovranno possedere un proprio certificato. 5. - I modelli indicati alle appendici n. 2, 3 e 4 non potranno essere modificati in alcun caso ne' potra' essere apposta su di essi alcuna fotografia. 6. - Un certificato internazionale di vaccinazione rilasciato ad un minore che non sa scrivere sara' firmato da uno dei genitori o dalla persona cui esso e' affidato. La firma di un analfabeta sara' indicata nel modo consueto dal suo contrassegno e dalla firma di un testimone che ne garantisca l'identita'. 7. - Se colui che esegue la vaccinazione riterra' che essa sia controindicata sul piano medico, dovra' rilasciare all'interessato un attestato redatto in inglese o in francese e indicante le ragioni che motivano il suo parere; le Autorita' sanitarie potranno tenerne conto.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art92 · fonte su Normattiva