1. - Gli emigranti, i nomadi, i lavoratori stagionali o le persone che prendono parte a riunioni periodiche di massa, come pure le navi, e in particolare le piccole imbarcazioni utilizzate per il traffico costiero internazionale, gli aeromobili, treni, veicoli stradali o ogni altro mezzo di trasporto da essi utilizzato potranno essere sottoposti a ulteriori misure sanitarie in conformita' alle leggi e ai regolamenti di ciascuno degli Stati interessati e agli accordi tra essi intercorsi. 2. - Ogni Stato membro informera' l'Organizzazione delle leggi e dei regolamenti nonche' degli Accordi internazionali applicabili agli emigranti, ai nomadi, ai lavoratori stagionali e alle persone che prendono parte a riunioni periodiche di massa. 3. - Le norme di igiene che debbono essere applicate a bordo delle navi e degli aeromobili che trasportino partecipanti a riunioni periodiche di massa non saranno inferiori a quelle raccomandate dall'Organizzazione.

Testo vigente dal 30 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106~art97 · fonte su Normattiva