1. - Convenzioni o Accordi speciali potranno esseri stipulati tra due o piu' Stati aventi interessi comuni in relazione alle loro condizioni sanitarie, geografiche, sociali o economiche per facilitare l'applicazione del presente Regolamento; in particolare per quanto riguarda:
- a)lo scambio diretto e rapido di informazioni epidemiologiche tra territori vicini;
- b)le misure sanitarie applicabili al traffico costiero internazionale e al traffico internazionale sulle vie d'acqua interne, compresi i laghi;
- c)le misure sanitarie applicabili alle frontiere dei territori limitrofi;
- d)la riunione di due o piu' territori in uno solo per l'applicazione di ogni misura sanitaria prevista dal presente Regolamento;
- e)l'utilizzazione dei mezzi di trasporto appositamente predisposti per lo spostamento di persone infette. 2. - Le Convenzioni o gli accordi previsti al paragrafo 1 del presente articolo non potranno essere in contrasto col presente Regolamento. 3. - Gli Stati comunicheranno all'Organizzazione tutte le convenzioni o gli accordi che verranno nella determinazione di concludere ai sensi del presente articolo. L'Organizzazione informera' immediatamente tutte le Amministrazioni sanitarie della stipula di tali convenzioni o accordi.
Testo vigente dal 30 marzo 1982
