[1]ACCORDO di cooperazione tecnica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile

[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, desiderando rafforzare le relazioni amichevoli gia' esistenti tra i due Paesi, considerando di interesse comune promuovere e stimolare la cooperazione tecnica, in conformita' con gli obiettivi di sviluppo economico e sociale dei due Paesi, riconoscendo i vantaggi reciproci che risulteranno da una cooperazione tecnica piu' stretta e meglio coordinata per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti e avendo deciso di concludere, in uno spirito di amichevole collaborazione, un Accordo di cooperazione tecnica, hanno designato i loro Plenipotenziari, debitamente autorizzati a tale scopo, i quali convengono su quanto segue:

[3]ARTICOLO 1.

[4]1. I due Governi agiranno in modo da stimolare e realizzare i programmi di cooperazione tecnica, in conformita' alla legislazione vigente in ciascuno dei due Paesi, tenendo in considerazione le rispettive possibilita' tecniche e finanziarie ed i limiti delle loro disponibilita' di personale. 2. La cooperazione tecnica comprendera' il trasferimento, nel senso piu' ampio della parola, di conoscenze ed esperienze, che potra' essere accompagnato da aiuti materiali. 3. La cooperazione prevista dal presente Accordo sara' basata sulla partecipazione comune ad iniziative tecniche rilevanti, allo scopo di accelerare ed assicurare lo sviluppo economico ed il benessere sociale. 4. La cooperazione, cosi' come menzionata nel paragrafo precedente, avra' inizio al momento in cui il Governo che desideri avvalersi delle opportunita' offerte dall'altro Governo, formuli una richiesta esplicita e specifica. I programmi di cooperazione saranno eseguiti in conformita' con le intese tecniche che siano state convenute tra le Autorita' competenti. Queste intese acquisteranno forza esecutiva a decorrere dalla data dello Scambio di Note con cui saranno state confermate. Le Note cosi' scambiate verranno a costituire Protocolli Addizionali al presente Accordo.

Testo vigente dal 4 febbraio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-01-25;24~art1 · fonte su Normattiva