La cooperazione tecnica definita nel presente Accordo e specificata nelle intese tecniche potra' consistere:
- a)nella messa a disposizione di esperti, per prestare servizi consultivi ed esecutivi;
- b)nella concessione di borse di studio e di perfezionamento per candidati debitamente selezionati e indicati dai rispettivi Governi, per frequentare corsi o partecipare a stages di addestramento nell'uno o nell'altro Paese o in un Paese terzo;
- c)nella fornitura di attrezzature, macchinari e materiali necessari all'esecuzione di progetti di cooperazione tecnica;
- d)in qualunque altro tipo di cooperazione che, nello spirito di presente Accordo, sia stato reciprocamente concordato.
Testo vigente dal 4 febbraio 1982
