1. I prodotti originari d'Israele beneficiano, all'importazione nella Comunita', delle disposizioni di cui al Protocollo n. 1. 2. I prodotti originari della Comunita' beneficiano, alla importazione in Israele, delle disposizioni di cui al Protocollo n. 2. 3. Le disposizioni che fissano le regole di origine per l'applicazione dell'accordo tra la Comunita' Economica Europea e lo Stato di Israele, firmato in data odierna, valgono anche per il presente accordo.

Testo vigente dal 23 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;139~art2 · fonte su Normattiva