[1]ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DA UNA PARTE, E LO STATO DI ISRAELE, DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

[2]Stati membri della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, di seguito denominati "Stati membri", da una parte,

[3]Lo STATO DI ISRAELE, dall'altra,

[4]CONSIDERANDO che la Comunita' Economica Europea e lo Stato d'Israele concludono un accordo concernente i settori di competenza di tale Comunita',

[5]PERSEGUENDO gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni analoghe per il settore di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio,

[6]HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtu' di altri accordi internazionali,

[7]Di concludere il presente accordo:

[8]Articolo 1

[9]Il presente accordo si applica ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, figuranti in allegato, originari di tale Comunita' e di Israele.

Testo vigente dal 23 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;139~art1 · fonte su Normattiva