[1]PROTOCOLLO N. 1

[2]RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1 DELL'ACCORDO Articolo 1

[3]I dazi doganali e le tasse d'effetto equivalente all'importazione nella Comunita' dei prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio sono soppressi secondo il ritmo seguente:

[4]CALENDARIO

[5]Aliquota di riduzione

[6]Alla data di entrata in vigore dell'accordo........

[7]60 per cento

[8]Dal 1 gennaio 1976................................

[9]80 per cento

[10]Dal 1 luglio 1977.................................

[11]100 per cento

Testo vigente dal 23 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;139~protocollo-1-art1 · fonte su Normattiva