[1]PROTOCOLLO N. 1
[2]RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1 DELL'ACCORDO Articolo 1
[3]I dazi doganali e le tasse d'effetto equivalente all'importazione nella Comunita' dei prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio sono soppressi secondo il ritmo seguente:
[4]CALENDARIO
[5]Aliquota di riduzione
[6]Alla data di entrata in vigore dell'accordo........
[7]60 per cento
[8]Dal 1 gennaio 1976................................
[9]80 per cento
[10]Dal 1 luglio 1977.................................
[11]100 per cento
Testo vigente dal 23 aprile 1977
