I certificati di navigabilita', i brevetti di idoneita' e le licenze rilasciate o rese valide da una Parte Contraente e ancora in vigore saranno riconosciuti validi dall'altra Parte Contraente, ai fini dell'esercizio delle rotte e dei servizi di cui al presente Accordo, a condizione che i requisiti in base ai quali tali certificati o licenze sono stati rilasciati o convalidati siano uguali o al di sopra degli standards minimi che possono essere stabiliti conformemente alla Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale. Ogni Parte Contraente si riserva tuttavia il diritto di rifiutare di riconoscere, per quanto riguarda il sorvolo del suo territorio, i brevetti di idoneita' e le licenze, concessi ai propri cittadini dall'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-02;483~art4 · fonte su Normattiva