I certificati di navigabilita', i brevetti di idoneita' e le licenze rilasciati o convalidati da una delle Parti Contraenti e non scaduti, saranno riconosciuti validi dall'altra Parte Contraente ai fini dello sfruttamento delle rotte aeree specificate nell'Allegato al presente Accordo. Ogni Parte Contraente si riserva tuttavia il diritto di non riconoscere validi per la circolazione al disopra del proprio territorio, i brevetti di idoneita' e le licenze rilasciati ai propri cittadini dall'altra Parte Contraente o da un altro Stato.
Testo vigente dal 4 ottobre 1971
