I certificati di navigabilita', i brevetti di idoneita' e le licenze rilasciati o convalidati da una delle Parti Contraenti e non scaduti, saranno riconosciuti validi dall'altra Parte Contraente ai fini dello sfruttamento delle rotte aeree specificate nell'Allegato al presente Accordo. Ogni Parte Contraente si riserva tuttavia il diritto di non riconoscere validi per la circolazione al disopra del proprio territorio, i brevetti di idoneita' e le licenze rilasciati ai propri cittadini dall'altra Parte Contraente o da un altro Stato.

Testo vigente dal 4 ottobre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-06-01;797~art5 · fonte su Normattiva